giovedì 21 febbraio 2013

Guida al rappresentante di lista





Riassunto:


Principio di salvaguardia della validità del voto.


Il principio di salvaguardia della validità del voto trova espressa previsione negli articoli 64 e 69 del testo unico di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Tali norme stabiliscono che la validità dei voti contenuti nella scheda debba essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo dell’ufficio elettorale di sezione o di schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Dalla chiara formulazione normativa e dal costante orientamento della giurisprudenza in materia emerge la individuazione di un principio, da ritenersi assolutamente fondamentale e da tenere debitamente presente nelle operazioni di scrutinio, di “favor voti”. Alla stregua di tale principio, il voto, ancorché non espresso nelle forme tipiche stabilite dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell’elettore (univocità del voto) e, dall’altro, per le modalità di espressione, non sia riconoscibile. Le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell’elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovino, al di fuori di questa, altra ragione o spiegazione, essendo estranei a ogni plausibile esigenza di espressione del voto. Si tenga conto che i segni che possono invalidare la scheda o il voto sono soltanto quelli apposti dall’elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Casi di nullità della scheda:

a) si ha nullità della scheda allorquando la stessa presenti scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) si ha altresì nullità della scheda allorquando la stessa non sia però conforme al modello ministeriale oppure non porti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore;

c) si ha, infine, nullità della scheda quando la volontà dell’elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste pertanto alcuna possibilità di identificare la lista prescelta. Si avrà nullità della scheda, ad esempio, qualora l’elettore abbia tracciato due o più segni su diversi contrassegni o ancora, un segno trasversale che comprenda interamente l’area di due o più rettangoli della scheda. È da ritenersi nullo il voto contenuto nella scheda su cui è stato tracciato più di un segno o indicazione (art. 58, secondo comma, del testo unico n. 361). Sarà nullo, ad esempio, il voto contenuto nella scheda sulla quale venga scritto il nome di uno dei candidati (e/o qualsiasi altra indicazione) anche qualora il nome stesso venga scritto all’interno del rettangolo contenente il contrassegno di lista e quand’anche corrisponda al nomedi uno dei candidati della relativa lista. Le schede bianche, cioè quelle che NON portano nessuna espressione di suffragio, né segni o tracce di scrittura, devono essere immediatamente bollate sul retro con il timbro di sezione.


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